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L'indennita' una tantum, costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento anno posticipato derivante dal contributo personale annuo, dalle quote di riporto marche, da quelle di cui alla lettere c) dell'articolo 17 e dai versamenti volontari, e' corrisposta:

  • a)all'iscritto colpito da invalidita' prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui all'articolo 27;
  • b)al coniuge ed ai figli minori o invalidi in caso di morie dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto, a pensione: in mancanza di questi agli altri eredi; in mancanza di eredi essa e' devoluta alla Cassa. Ove il capitale liquidabile sia inferiore a lire 200.000, la Cassa provvede ad integrato mediante prelievo dall'accantonamento di cui all'ultimo comma del precedente articolo 27.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art29 · fonte su Normattiva