Art. 30
L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettere a) dell'articolo 17, ne', gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non e' ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.
Testo vigente dal 27 febbraio 1963
