Riordinamento della previdenza marinara

Art. 84 — Continuazione della iscrizione alla Gestione speciale dopo la cessazione del servizio

L'iscritto che cessi dal prestare servizio presso le aziende di cui al precedente articolo 58 o che sia trasferito nella categoria dei dirigenti, senza aver maturato il diritto a pensione, e che possa far valere le condizioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, ha la facolta' di continuare a proprio carico il versamento dei contributi alla Gestione speciale sulla base della retribuzione di cui al precedente articolo 61, determinata alla data di cessazione del servizio o del trasferimento nella categoria dei dirigenti. La retribuzione soggetta a contribuzione sara' adeguata in relazione alle variazioni delle retribuzioni percepite dagli iscritti aventi pari grado ed anzianita' di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro dell'interessato o di trasferimento del medesimo nella categoria dei dirigenti. L'aliquota contributiva dovuta e' quella complessivamente fissata ai sensi del precedente articolo 62, tenuto conto delle modificazioni previste dal secondo comma dello stesso articolo. L'iscritto che presta opera retribuita presso terzi con iscrizione all'assicurazione obbligatoria e' tenuto a versare, per la prosecuzione volontaria nella Gestione speciale, il solo contributo integrativo previsto dall'articolo 62 per la Gestione medesima; in tal caso, le prestazioni relative ai periodi di prosecuzione volontaria resteranno a carico della Gestione speciale per le sole quote integrative. La prosecuzione volontaria di cui al presente articolo non e' ammessa quando l'interessato risulti iscritto a forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che comunque ne comportino la esclusione o l'esonero, nonche' quando l'interessato fruisca di un trattamento pensionistico a carico delle stesse forme ivi compresa l'assicurazione citata. La facolta' prevista dal primo comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro o dalla data dell'anzidetto trasferimento. L'iscritto cessato dal servizio che possa far valere almeno 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale o che consegua tale requisito con la contribuzione prevista dal primo comma del presente articolo, puo' rimanere iscritto senza versamento del contributo. Per l'iscritto trasferito nella categoria dei dirigenti non e' piu' ammesso il versamento volontario dei contributi allorche' l'iscritto possa far valere 15 anni interi di contribuzione alla Gestione speciale. In tali casi la pensione spettante all'iscritto o ai superstiti e' calcolata in relazione alla retribuzione riferita alla data di cessazione del servizio o dell'iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale oppure alla data di sospensione dei versamenti volontari e la pensione cosi' calcolata e' maggiorata nella stessa misura e con le stesse modalita' con le quali saranno maggiorate le pensioni liquidate con decorrenza dalla suddetta data di cessazione dal servizio o di trasferimento nella categoria dei dirigenti o di sospensione dei versamenti volontari.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art84 · fonte su Normattiva