L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale. Alla data di cancellazione dell'Albo il conto dello iscritto cessa di produrre interessa. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Testo vigente dal 27 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art31 · fonte su Normattiva