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I dottori commercialisti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 50° anno di eta' possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire al 70° anno di eta' la liquidazione di una pensione di lire 240 mila, annuo versando per il numero degli anni indicati nella tabella D) le quote suppletive, ivi stabilite in relazione all'eta'. L'ammontare di detta pensione e' aumentato dall'ammontare della pensione integrativa e di quella derivante dai versamenti volontari. Il diritto di riscatto di cui al primo comma puo' essere esercitato dai dottori commercialisti che abbiano almeno 15 anni di iscrizione all'Albo professionale, purche' ne facciano domanda, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscritto che, si e' avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di eta', ha diritto con la liquidazione del conto individuale alla restituzione delle quote supplettive corrisposte con gli interessi maturati. In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto alla pensione anche le quote di riscatto ed i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi. Qualora l'iscritto di eta' superiore ai 50 anni non abbia esercitato la facolta' di riscatto avra' diritto alla liquidazione delle indennita' una tantum di cui all'articolo 30.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art43 · fonte del testo