Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

  • a)stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi;
  • b)elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
  • c)approva i bilanci preventivo e consuntivo;
  • d)esercita tutte le attribuzione previste dalla legge. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.

Testo vigente dal 27 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art6 · fonte su Normattiva