L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

  • a)stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
  • b)delibera i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni;
  • c)elegge i componenti del consiglio di amministrazione;
  • d)approva i bilanci preventivi e consuntivi;
  • e)stabilisce i rimborsi e le indennita' da attribuire ai componenti degli organi;
  • f)adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti. Le deliberazioni indicate nei precedenti punti b) ed e) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art7 · fonte su Normattiva