Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Art. 9
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
- a)elegge il presidente ed il vicepresidente;
- b)predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
- c)determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge:
- d)delibera l'investimento delle disposizioni patrimoniali;
- e)adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
- f)delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
- g)provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- h)delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta. Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ((Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1987
