Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

  • a)elegge il presidente ed il vicepresidente;
  • b)predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
  • c)determina l'importo delle somme da assegnare ai Fondi previsti dalla presente legge:
  • d)delibera l'investimento delle disposizioni patrimoniali;
  • e)adempie a tutte le altre funzioni concernenti la amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
  • f)delibera il regolamento organico ed il trattamento economico della Cassa e le eventuali successive modificazioni;
  • g)provvede alla nomina del direttore della Cassa, nomina soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • h)delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta. Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ((Il consiglio di amministrazione puo' delegare in tutto o in parte al presidente, nonche' alla giunta esecutiva, l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle lettere d) ed e) del primo comma del presente articolo)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1987

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art9 · fonte su Normattiva