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A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-1953 l'onere delle operazioni finanziarie - cui la Cassa dovesse addivenire per integrare le effettive disponibilita', sino alla concorrenza di 100 miliardi annui - e' a carico dello Stato.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 luglio 1957, n. 634
5La L. 29 luglio 1957, n. 634 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nell'art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge".
Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
