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Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio. Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro. La presidenza spetta a un consigliere della Corte dei conti. Il Collegio dei revisori - che esercita la sua funzione, a carattere continuativo, presso la Cassa - fra gli altri poteri ha quelli di:

  • a)vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione;
  • b)accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
  • c)fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;
  • d)richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art21 · fonte del testo