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I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformita' dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere, che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi. A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'art. 3. Il Ministro per le partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte. Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli in vestimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno. A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire. Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo Le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate. I programmi della Cassa sono annualmente comuniCati al Parlamento dal Comitato dei Ministri. La Cassa e' autorizzata a predisporre i progetti delle opere comprese nei programmi di cui ai commi precedenti, di competenza delle Amministrazioni dello Stato, ove occorra, nonche' degli altri enti pubblici e degli enti locali, quando detti enti non possono direttamente provvedervi. Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a cento milioni di lire vengono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvedera', a mezzo di una sua speciale delegazione. I progetti esecutivi d'importo non superiore a cento milioni di lire sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa senza il predetto parere. Con decreto da emanarsi dal Ministro competente e' dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilita' delle opere approvate. Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La 26 giugno 1965, n.717 ha disposto (con l'art. 28, comma 3) che "l'importo dei progetti che, a norma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, richiedono il parere preventivo della speciale delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' elevato a 300 milioni".
Testo in vigore dal 30 giugno 1965 al 1 gennaio 2002
