Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di espropriazione regolata dalla l. n. 865 del 1971, ove l'indennità provvisoria non sia accettata e venga emesso il decreto di esproprio, ancorché contenente la somma depositata a titolo di indennità in favore degli espropriati, senza la redazione della relazione da parte della Commissione di cui all'art. 16 l. cit., non opera la decadenza prevista dal successivo art. 19 per proporre opposizione alla stima, il cui termine di trenta giorni decorre solo dall'inserzione dell'avviso del deposito di detta relazione nel foglio degli annunci legali della provincia.
Art. 13 · Art. 19 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 14 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (recante norme sull'edilizia residenziale pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. in quanto la Corte si è già pronunciata su identica questione con sent. n. 284 del 27 dicembre 1974, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974.
Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica) già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974.
Art. 3 cost. · Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 284 del 19 dicembre 1974.
Art. 3 cost. · Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 24 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), trattandosi di norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974.
Art. 3 cost. · Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 24 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 (e con gli artt. 24 e 113) Costituzione - l'art. 13, ultimo comma, della legge 1971 n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), in quanto senza la ricorrenza della ragionevole giustificazione di cui sopra, limita il potere di sospensione dei provvedimenti di espropriazione ed occupazione, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, con riferimento ai soli casi di "errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietari. È costituzionalmente illegittimo, per le medesime ragioni di cui sopra e per contrasto con gli stessi parametri costituzionali, l'art. 9, comma nono, della legge regionale siciliana 31 marzo 1972, n. 19, per la parte in cui rende applicabile nel territorio della Regione siciliana, l'art. 13, ultimo comma, della legge 1971, n. 865.
Art. 13 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 9 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art13 · fonte su Normattiva