Art. 2 — Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale
Nella Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni degli enti locali, con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori nonche' su proposta e in coordinamento con le organizzazioni locali rappresentative dei cittadini, le associazioni giovanili e le associazioni rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle specificita' delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo. Le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate, inoltre, a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni curano, in particolare, l'informazione e l'aggiornamento sulle iniziative adottate al fine di contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo di specifiche aree periferiche nonche' di favorire la conoscenza dei piu' efficaci modelli di intervento e la diffusione delle migliori pratiche.
Testo vigente dal 18 novembre 2024
