In occasione della Giornata nazionale, le amministrazioni pubbliche, anche in collaborazione o in coordinamento con la Federazione italiana giuoco calcio, gli enti pubblici e privati, le associazioni e le societa' sportive, i circoli culturali, le scuole di ogni ordine e grado e le universita' possono promuovere, in tutto il territorio nazionale, specifiche iniziative volte alla diffusione della conoscenza della tragedia occorsa il 29 maggio 1985 nello stadio Heysel di Bruxelles, al fine di promuovere il valore e l'importanza dei principi dello sport, della non violenza e della convivenza civile. In occasione della Giornata nazionale, la societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nell'ambito della propria programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, puo' riservare appositi spazi alla divulgazione e al ricordo delle vittime della strage dello stadio Heysel, in quanto patrimonio culturale, sportivo e sociale italiano. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 16 giugno 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-06-08;101~art2 · fonte su Normattiva