Chiunque fabbrica clandestinamente margarina, e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta, corrispondente al prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui. Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni di cui all'art. 240 del Codice penale. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 417
2La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Testo vigente dal 1 ottobre 1975
