Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975. Leggi il testo vigente →
Chiunque fabbrica clandestinamente margarina, e' punito con la multa non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta, corrispondente al prodotto gia' ottenuto ed ottenibile dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui. Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni di cui all'art. 240 del Codice penale.
Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975
