Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, margarina all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge e' punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare. La multa non puo' essere inferiore a lire 10.000. I prodotti sottratti o che si tenta di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 417
2La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Testo vigente dal 1 ottobre 1975
