Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, margarina all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dalla presente legge e' punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare. La multa non puo' essere inferiore a lire 10.000. I prodotti sottratti o che si tenta di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale ed in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 agosto 1975, n. 417

2

La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.

Testo vigente dal 1 ottobre 1975

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 agosto 1975, n. 417

    La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art23 · fonte del testo