Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta di fabbricazione dovuta. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 417
2La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Testo vigente dal 1 ottobre 1975
