Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione, e' punito con l'ammenda fino a lire 50.000. Con la stessa pena e' punito chiunque rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilita' prescritte o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione l'accesso nei locali della fabbrica. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 417
2La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Testo vigente dal 1 ottobre 1975
