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Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta di fabbricazione dovuta. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art26 · fonte del testo