Chiunque intende fabbricare margarina deve munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Tale licenza e' soggetta ad un diritto annuale di lire 15.000. Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza. La licenza e' valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui e' stata rilasciata. Per l'anno 1959 la riscossione del diritto e' limitata al rateo afferente al periodo di tempo decorrente dal giorno della presentazione della denunzia 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 417
2La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Testo vigente dal 1 ottobre 1975
