L'Amministrazione ha facolta' di negare o revocare la licenza di cui all'art. 4 della presente legge a chiunque e' stato condannato per un delitto previsto dalla legge stessa o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie. La licenza puo' essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1975, n. 417
2La L. 4 agosto 1975, n. 417 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1 della medesima legge.
Testo vigente dal 1 ottobre 1975
