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I locali di fabbrica e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione, distinti da quelli, sono soggetti a vigilanza continuativa della finanza. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di eseguire riscontri negli stabilimenti, nei laboratori e nei locali annessi nei, quali si impiega la margarina, nonche' nei depositi nei quali essa e' custodita. L'Amministrazione ha altresi' la facolta' di ordinare tutte le opere e prescrivere le misure, a spese del fabbricante, che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali, nonche' di applicare agli apparecchi e agli impianti bolli e suggelli.

Testo in vigore dal 7 luglio 1959 al 1 ottobre 1975

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;450~art5 · fonte del testo