La titolare della pensione e' tenuta a denunciare all'istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione nella sua situazione previdenziale o di reddito che comporti decadenza dal godimento della quota di pensione a carico del conto speciale. Chiunque faccia dichiarazioni inesatte o compia altri atti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento della quota integrativa prevista dai precedenti articoli 10 e 11 e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Testo vigente dal 3 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389~art12 · fonte su Normattiva