Qualora la rendita derivante dalla contribuzione sia uguale o superiore a lire 13 mila annue, l'iscritta che, ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 10, dimostri di appartenere ad un nucleo familiare, il cui capofamiglia non sia iscritto nei ruoli comunali dell'imposta di famiglia, ha diritto all'integrazione, a carico del conto speciale della "Mutualita' pensioni" sino a raggiungere nel complesso la quota di lire 65 mila annue. In ogni caso, l'integrazione non puo' essere inferiore a lire 26 mila annue.

Testo vigente dal 3 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389~art11 · fonte su Normattiva