L'iscritto, all'atto della richiesta della pensione ai sensi della presente legge, e il titolare della pensione gia' liquidata, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono tenuti a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilita' dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 4) dell'art. 1. L'Istituto ha facolta' di controllare, all'atto della presentazione della domanda di pensione, che il richiedente possiede i requisiti cui e' condizionato dalla presente legge il diritto alla pensione, e successivamente, che i requisiti stessi non siano venuti meno.

Testo vigente dal 2 febbraio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art6 · fonte su Normattiva