Le pensioni di cui al precedente articolo di importo uguale o superiore a lire 26 mila annue, sono integrate, al momento della liquidazione, della quota di lire 26 mila annue a carico del conto speciale della "Mutualita' pensioni", purche' l'iscritta:

  • a)dimostri di non essere tenuta a pagare imposto dirette e di non appartenere ad un nucleo familiare il cui capo famiglia sia assoggettato al pagamento della imposta complementare sul reddito;
  • b)non fruisca di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o suoi fondi sostitutivi o di pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici o di altri trattamenti obbligatori di previdenza, fatta eccezione per le sole pensioni di guerra. Il diritto all'integrazione si perde qualora venga meno una delle condizioni espresse nelle precedenti lettere a) e b).

Testo vigente dal 3 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;389~art10 · fonte su Normattiva