Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e idonei soggetti pubblici e privati. Le convenzioni debbono prevedere l'impiego preferenziale del personale che abbia svolto attivita' di catalogazione od intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La direzione tecnico-scientifica dei progetti e' affidata ai competenti istituti centrali e agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di universita', di istituti di ricerca e di enti specializzati, mediante apposite convenzioni. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti di catalogazione del patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico ed etnografico. L'Istituto centrale del restauro sovraintende e coordina la realizzazione dei progetti per la formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla situazione di rischio del patrimonio e della banca dati nazionale. L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e l'Istituto centrale per la patologia del libro, nell'ambito delle rispettive competenze, sovrintendono e coordinano la realizzazione dei progetti concernenti i beni librari. L'Ufficio centrale per i beni archivistici sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti relativi al patrimonio archivistico. Le regioni e altri enti ai fini della catalogazione e inventariazione del proprio patrimonio culturale possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero per i beni culturali e ambientali.
Testo vigente dal 26 aprile 1990
