Al finanziamento della Scuola lo Stato continua a provvedere a norma delle disposizioni sulle universita' e sugli istituti di istruzione superiore statali. Il mantenimento della Scuola e' assicurato dai proventi del proprio patrimonio e da eventuali contributi di enti, istituzioni e privati.
Testo vigente dal 24 febbraio 1987
