Il patrimonio della Scuola e' costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari gia' appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge. (( Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e 24 ottobre 1984, n. 947. ))

Testo vigente dal 9 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1987-02-14;41~art7 · fonte su Normattiva