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Gli alunni che abbiano gia' conseguito o conseguano entro l'anno scolastico 1965-66 uno dei diplomi di qualifica di istituto professionale indicati nel precedente articolo 5 sono ammessi a frequentare, in via transitoria e comunque non oltre l'anno scolastico 1967-68, classi ad ordinamento speciale per la preparazione all'esame di abilitazione di cui al precedente articolo 4. Sono ammessi alla prima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata triennale; sono ammessi alla seconda ed ultima di tali classi coloro i quali abbiano conseguito il diploma di qualifica al termine di un corso di durata quadriennale. Gli orari ed i programmi d'insegnamento nonche' le prove ed i programmi d'esame di abilitazione per gli alunni ammessi a frequentare le predette classi, saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Coloro che non abbiano frequentato le classi ad ordinamento speciale possono partecipare all'esame di abilitazione previsto dal comma precedente a condizione che siano in possesso di diploma rilasciato da una delle sezioni di qualifica, indicate nell'articolo 5 e sia decorso dal conseguimento di esso l'intervallo di uno o due anni, a seconda che il predetto diploma sia stato ottenuto al termine di un corso di studi di durata quadriennale ovvero di durata triennale.

Testo in vigore dal 29 luglio 1965 al 22 dicembre 2008

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