Le merci nazionali e nazionalizzate introdotte nella zona franca si considerano a tutti gli effetti fiscali come esportate, salvo per quanto concerne la riscossione del diritto di statistica, la quale e' operata al momento in cui le merci stesse dovessero essere dalla zona franca rispedite per l'estero. Dette merci possono pero' essere rispedite in franchigia nel territorio doganale a condizione che siano permanentemente vigilate e custodite in magazzini a cio' espressamente destinati ed assimilati ai depositi doganali. Le spese di vigilanza sono a carico degli interessati.

Testo vigente dal 23 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-01;1438~art3 · fonte del testo