[1]In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

  • a)la immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;
  • b)il trasporto di merci estere nella zona franca, per strada non permessa allorquando possa fondatamente presumersi il proposito di introdurle in frode nel territorio doganale;
  • c)il deposito di merci estere nella zona franca, in localita' ed in quantita' non permessa.

[2]Agli effetti del presente articolo sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale, che siano soggetti a diritti di confine alla introduzione in territorio doganale.

Testo vigente dal 23 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-01;1438~art8 · fonte del testo