Alle industrie esistenti e che sorgeranno nella zona franca potra' essere concesso:

  • a)di essere considerate in territorio doganale, a condizione che gli stabilimenti si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;
  • b)di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
  • c)di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della, reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti. Le relative concessioni saranno fatte dal Ministero delle finanze il quale, nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), stabilira', di concerto con quello del commercio con l'estero, le condizioni alle quali le concessioni stesse dovranno essere subordinate.

Testo vigente dal 23 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-01;1438~art4 · fonte del testo