Il Ministero delle finanze determinera' in quali localita' della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantita' da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, designera' i varchi per i quali e' permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse dovranno essere fatte percorrere per accedervi, e delimitera' la zona esterna di vigilanza che, ai sensi dell'art. 92 della legge doganale, dovra' essere istituita lungo la nuova linea.

Testo vigente dal 23 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-01;1438~art6 · fonte del testo