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Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonche' al trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza. Il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' mantenuto in servizio conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuita' del rapporto di lavoro. Qualora le funzioni svolte dalle aziende venissero attribuite a nuovi enti autonomi portuali, i dipendenti delle stesse saranno mantenuti in servizio, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 5 novembre 1974
