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((Il Ministro per la marina mercantile approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato giuridico, nonche' al trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza)). Il personale assunto dalle aziende, previa autorizzazione del Ministro per la marina mercantile, alla data di entrata in vigore della presente legge, sara' mantenuto in servizio conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuita' del rapporto di lavoro. Qualora le funzioni svolte dalle aziende venissero attribuite a nuovi enti autonomi portuali, i dipendenti delle stesse saranno mantenuti in servizio, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti.

Testo in vigore dal 5 novembre 1974 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 novembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1967 al 5 novembre 1974. 16 parole tolte.

Il Ministro per la marina mercantiletolto: , di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda, con il quale sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;961~art19 · fonte del testo