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Le aziende hanno i seguenti compiti:

  • 1)gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprieta' dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;
  • 2)provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero;
  • 3)svolgere ogni altra attivita' direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti. Le aziende possono essere autorizzate dal Ministero della marina mercantile, ad assumere la gestione di mezzi ed impianti non di proprieta' dello Stato.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1967 al 5 novembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;961~art2 · fonte del testo