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Le aziende hanno i seguenti compiti:
- 1)gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprieta' dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;
- 2)provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero;
- 3)svolgere ogni altra attivita' direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti ((indicata dal regolamento di cui al successivo articolo 16)). ((Le aziende possono essere autorizzate ad istituire ed esercire altri servizi commerciali relativi al porto e ad assumere la gestione di mezzi e impianti non di proprieta' dello Stato, nonche' ad espletare tutti i compiti sopra menzionati anche in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale delle capitanerie di porto presso le quali le aziende stesse hanno sede)).
Testo in vigore dal 5 novembre 1974 al 16 dicembre 2010
