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[1]Alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-X111, n. 314, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

  • a)Il primo comma dell'art. 13 e' sostituito dal seguente:

[2]«I tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico sono tratti, per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in ingegneria, in chimica o in chimica industriale, ed abilitati all'esercizio della professione, ovvero in fisica, in fisico-matematica o in matematica, o muniti della laurea della Sezione di magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli.

[3]«I laureati in fisica, fisico-matematica o matematica, o dalla Sezione di Magistero dell'Istituto superiore navale di Napoli, potranno concorrere solo per la categoria geofisici di cui al successivo art. 14».

  • b)L'art. 14 e' sostituito dal seguente:

[4]«I tenenti del genio aeronautico, all'atto della nomina, vengono assegnati ad una delle seguenti categorie:

[5]1ª categoria: ufficiali ingegneri aeronautici;

[6]2ª categoria: ufficiali ingegneri edili;

[7]3ª categoria: ufficiali ingegneri radio-elettricisti;

[8]4ª categoria: ufficiali ingegneri d'armamento;

[9]5ª categoria: ufficiali ingegneri chimici;

[10]6ª categoria: ufficiali geofisici.

[11]«Per gli ufficiali delle prime quattro categorie l'assegnazione ha luogo ai soli fini dell'impiego e secondo le necessita' del servizio, i loro titoli di studio e le loro attitudini. Per gli ufficiali stessi e' ammesso, sia a domanda, sia d'autorita', in relazione alle esigenze del servizio, il passaggio da una delle predette categorie all'altra, purche' ne posseggano i requisiti. Essi sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria. Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con determinazione Ministeriale.

[12]«Gli ufficiali della categoria ingegneri aeronautici possono inoltre, a loro domanda, essere ammessi a frequentare corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto aeronautico.

[13]«Per gli ufficiali ingegneri chimici e per i geofisici, l'assegnazione, rispettivamente alle categorie 5ª e 6ª e' definitiva: per essi non e' ammesso il passaggio ad alcun'altra categoria».

[14]c)Al primo comma dell'art. 15 e' aggiunto il seguente periodo:

[15]«Potranno altresi' essere ammessi al detto concorso, ma esclusivamente per la nomina a sottotenente nella categoria assistenti di meteorologia, i marescialli in servizio permanente della categoria radio-aerologisti del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica».

  • d)Nell'art. 22, il capoverso relativo al Corpo del genio aeronautico e' sostituito dal seguente:

[16]«Corpo del genio aeronautico.

[17]1° ruolo ingegneri;

[18]2° ruolo assistenti tecnici:

  • I)categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie;
  • II)categoria assistenti di meteorologia».
  • e)All'art. 24 quale fu sostituito dall'art. 1, lettera f), del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 894, dopo le parole « per gli ufficiali del genio aeronautico, ruolo ingegneri » sono aggiunte le seguenti «eccetto per quelli della categoria 6ª (geofisici) i quali non possono progredire nella carriera oltre il grado di colonnello».
  • f)Al capo secondo titolo 3° e' aggiunto il seguente:

[19]«§ 3. - Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri.

[20]«Art. 44-bis. - L'avanzamento per gli ufficiali geofisici puo' aver luogo ad anzianita', a scelta o a scelta assoluta ma e' subordinato alla condizione che esista nel grado superiore la necessaria vacanza secondo la tabella di cui alla nota (6) alla tabella organica, degli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, allegata al R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220».

  • g)All'art. 40 e' aggiunto il seguente comma:

[21]«Eccezionalmente, e in vista di particolari benemerenze, potra' essere consentito agli ufficiali nelle condizioni di cui sopra una terza promozione da conferirsi indipendentemente dal compimento dei corsi obbligatori prescritti per l'avanzamento su proposta delle autorita' gerarchiche e previo giudizio favorevole ad unanimita' di voti della Commissione superiore d'avanzamento, la quale determinera', altresi', il posto di ruolo da assegnarsi nel nuovo grado»

  • h)I primi due comma dell'art. 42 sono sostituiti dai seguenti:

[22]«Gli ufficiali del ruolo servizi, ancorche' esistano le necessarie vacanze organiche non possono essere promossi ad anzianita' al grado superiore se non siano stati prima promossi ad anzianita' tutti gli ufficiali del ruolo naviganti della stessa anzianita' di grado che abbiano la medesima anzianita' di servizio permanente e che abbiano avuto normale andamento di carriera.

[23]«Eccezione fatta per l'avanzamento a scelta assoluta al grado di colonnello, gli ufficiali del ruolo servizi, idonei all'avanzamento a scelta, non potranno essere promossi al grado superiore, ferma restando l'osservanza delle norme di cui agli articoli 27 e 28 e sempreche' esista la necessaria vacanza organica, se non sia stato prima promosso, per lo stesso titolo, l'ufficiale della stessa anzianita' di grado che abbia la medesima anzianita' di nomina in servizio permanente, inscritto sul quadro di avanzamento a scelta».

Testo in vigore dal 4 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;900~art1 · fonte del testo