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[1]Per la prima copertura dei posti della categoria geofisici del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico e della categoria assistenti di meteorologia del ruolo assistenti del Corpo anzidetto, il Ministero dell'aeronautica e' autorizzato:

  • a)a nominare ufficiali in servizio permanente nei ruoli stessi con decorrenza 1° aprile 1939, i personali civili della Regia aeronautica che appartengano rispettivamente ai ruoli dei geofisici o degli assistenti di aerologia e cartografi di aerologia, purche' siano riconosciuti fisicamente idonei al servizio militare e purche' alla data suddetta abbiano un'eta' tale che consenta loro di appartenere ai ruoli militari del servizio permanente pari alla permanenza minima prescritta dall'art. 30 delle norme approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, per conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale dovrebbero essere nominati.

[2]Dette nomine avranno luogo, su domanda degli interessati, e previo accertamento della idoneita' fisica, nel grado iniziale del corrispondente ruolo militare, salvo per quelli che ricoprissero nei ruoli civili gradi parificati a gradi superiori a quello iniziale del ruolo militare, per i quali la nomina potra' aver luogo nel grado immediatamente inferiore a quello ricoperto nel ruolo civile di appartenenza.

[3]Le nomine di cui sopra s'intendono subordinate - per gli aspiranti alla categoria geofisici - al possesso della prescritta laurea e - per gli aspiranti alla categoria assistenti di meteorologia - al possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

[4]Il numero massimo dei posti da coprirsi mediante tali nomine e' fissato come segue:

[5]Ruolo ingegneri: categoria geofisici.

[6]Maggiori.................. N. 1

[7]Capitani.................. » 4

[8]Tenenti................... » 4

[9]Ruolo assistenti tecnici: categoria assistenti di meteorologia.

[10]Capitani.................. N. 2

[11]Tenenti................... » 6

[12]Sottotenenti................ » 26

[13]I posti che non venissero ricoperti nei gradi superiori potranno essere conferiti nei gradi inferiori.

[14]Eccezionalmente, potranno essere trasferiti - a domanda -nel ruolo assistenti tecnici (categoria assistenti di meteorologia) i geofisici dei ruoli civili che non possano essere trasferiti nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico (categoria geofisici) per aver superato i limiti di eta' di cui sopra. Il grado da conferire, in tal caso, sara' corrispondente quello rivestito nel ruolo civile salvo per i geofisici civili che rivestano grado superiore al 9°, ai quali non potra' essere conferito che il grado di capitano. Tali ultime nomine potranno essere conferite anche in eccedenza al numero dei posti come sopra fissato;

  • b)a bandire un concorso, per titoli e per esami, per la nomina al grado iniziale del ruolo ingegneri del Corpo del Genio aeronautico (categoria geofisici) fra i cittadini italiani in possesso della prescritta laurea e per la nomina al grado iniziale del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico (categoria assistenti di meteorologia) fra i cittadini italiani che siano in possesso della licenza di scuola media di grado superiore Regia o pareggiata.

[15]Il numero dei posti da mettersi a concorso non potra' superare i 30 per la categoria geofisici del ruolo ingegneri ed i 45 per la categoria assistenti di meteorologia del ruolo assistenti tecnici.

[16]Per la partecipazione al concorso stesso i candidati non dovranno aver superato, alla data della presente legge, l'eta' massima appresso indicata:

  • 1)geofisici............... 36 anni;
  • 2)assistenti di meteorologia....... 30 anni.

[17]Ai limiti suddetti sono applicabili le maggiorazioni di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

[18]Inoltre, i limiti stessi potranno essere aumentati della meta' del servizio effettivamente prestato - in qualsiasi tempo e qualita' - nella Regia aeronautica alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' con funzioni rispettivamente di geofisici o assistenti o cartografi di aerologia e da valutarsi, comunque, per non piu' di cinque anni.

[19]Le maggiorazioni di cui ai precedenti capoversi sono cumulabili tra loro, purche' complessivamente non si superino i 38 anni di eta'.

[20]Le nomine dei vincitori dei detti concorsi saranno effettuate dopo quelle di cui alla lettera a) del presente articolo.

Testo in vigore dal 4 luglio 1939 al 8 agosto 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;900~art3 · fonte del testo