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[1]I ruoli civili dei geofisici, assistenti di aerologia e cartografi di aerologia, sono conservati con carattere transitorio.

[2]Essi risulteranno inizialmente costituiti dai soli posti dei singoli gradi che rimarranno di fatto occupati dopo i trasferimenti di cui alla lettera a) del precedente art. 3, salvo quanto potra' essere disposto in base al terzo comma del presente articolo.

[3]I posti che successivamente si renderanno vacanti saranno portati in diminuzione negli organici come sopra risultanti a partire dai gradi iniziali.

[4]Con successivo provvedimento saranno stabilite le condizioni di carriera eventualmente necessarie per i funzionari dei ruoli stessi che - per qualsiasi ragione - non conseguano la nomina ad ufficiale in servizio permanente secondo le norme della presente legge.

[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[6]Data a Roma, addi' 19 maggio 1939-XVII

[7]VITTORIO EMANUELE

[8]Mussolini - Di Revel

[9]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 4 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-05-19;900~art4 · fonte del testo