Istituzione delle indennita' di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza
Art. 2
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[1]Le indennita' d'imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unita' del servizio navale della Guardia di finanza, appartenenti a nuclei navali di manovra e adibite ai servizi di crociera, nelle seguenti misure giornaliere:
[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 21 novembre 1987
