Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 novembre 1987 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Le indennita' di imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unita' della Guardia di finanza adibite a servizi di crociera nelle seguenti misure giornaliere:
[2]Indennita' di di Grado imbarco navigazione ufficiale superiore.......... 5.000 5.700 capitano................ 4.500 5.200 tenente................ 3.800 4.500.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 ha disposto (con l'art. 3, comma 18-quinquies) che "La legge 27 luglio 1967, n. 631, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis".
Testo in vigore dal 21 novembre 1987 al 16 dicembre 2010
