Art. 4 — Indennità di navigazione
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L'indennita' di navigazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta per i giorni in cui l'unita' esegue servizi di navigazione in specchi di acqua distanti almeno 5 miglia dalle opere murarie piu' foranee di ciascun porto o sede, per una durata non inferiore ad otto ore consecutive. Qualora, per lavori o per altri motivi, l'unita' debba rimanere assente dalla sede di normale assegnazione sara' ugualmente corrisposta l'indennita' di navigazione al personale ammogliato imbarcato, in aggiunta alla indennita' di imbarco, per tutto il periodo della permanenza dell'unita' fuori della normale sede. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 ha disposto (con l'art. 3, comma quinquies) che "La legge 27 luglio 1967, n. 631, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 18-bis".
Testo in vigore dal 21 novembre 1987 al 16 dicembre 2010
