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L'indennita' di navigazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta per i giorni in cui l'unita' esegue servizi di navigazione in specchi di acqua distanti almeno 5 miglia dalle opere murarie piu' foranee di ciascun porto o sede, per una durata non inferiore ad otto ore consecutive. Qualora, per lavori o per altri motivi, l'unita' debba rimanere assente dalla sede di normale assegnazione sara' ugualmente corrisposta l'indennita' di navigazione al personale ammogliato imbarcato, in aggiunta alla indennita' di imbarco, per tutto il periodo della permanenza dell'unita' fuori della normale sede.

Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 21 novembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;631~art4 · fonte su Normattiva