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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, per il disimpegno di tutte le attivita' relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti finora attribuite all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia, una sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in Trieste, con competenza territoriale sul litorale fino al limite del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e una sezione autonoma del Genio civile con sede in Ravenna, con competenza territoriale sul litorale dal confine tra le province di Pesaro e Forli' al confine tra le province di Ferrara e Rovigo. E' abrogato l'art. 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149.
Testo in vigore dal 10 novembre 1965 al 22 dicembre 2008
