Provvedimento abrogato dal d.l 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1965 al 22 dicembre 2008. 182 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: All'art. 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e' aggiunto il seguente comma: "Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:
tolto: 1) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
tolto: 2) sui progetti esecutivi, di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, anche se non sia chieste o non spetti alcun contributo;
tolto: 3) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-10-19;1205~art4 · fonte del testo