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Per il disimpegno di tutte le attivita' relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti, finora attribuito all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli, e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in Reggio Calabria, con competenza sul litorale delle tre Province calabresi, dal confine tra la provincia di Potenza e Cosenza sul litorale tirrenico al confine tra le province di Cosenza e di Matera sul litorale jonico.

Testo in vigore dal 10 novembre 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-10-19;1205~art2 · fonte del testo