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All'art. 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, e' aggiunto il seguente comma: "Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:

  • 1)sui progetti esecutivi, di importo compreso fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
  • 2)sui progetti esecutivi, di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, anche se non sia chieste o non spetti alcun contributo;
  • 3)sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni".

Testo in vigore dal 10 novembre 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-10-19;1205~art4 · fonte del testo